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Ordinanza — n. 45970/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45970/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45970/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARDAMAGLIA GABRIELE, nato ad Abbiategrasso il 30/12/1990 avverso la sentenza del 31/01/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Gabriele Scardamaglia; ritenuto che il primo motivo, con il quale si contesta la mancata qualificazione del fatto come acquisto di cose di sospetta provenienza, non è consentito in quanto omette di confrontarsi compiutamente con la motivazione con la quale la Corte d'appello di Milano, con corretti argomenti logico-giuridici (si veda, in particolare, la pagina 5 della sentenza impugnata), ha ritenuto la configurabilità del reato di ricettazione e non di quello di cui all'art. 712 cod. pen., stante la natura dei beni ricevuti dall'imputato (carta d'identità, patente di guida e tessera sanitaria, tutti recanti il nominativo del legittimo proprietario, oltre che il portafogli che li conteneva), con la conseguente chiara riconoscibilità della provenienza delittuosa degli medesimi beni; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del fatto come reato (ormai abrogato) di cui all'art. 647 cod. pen., non è consentito in quanto omette anch'esso di confrontarsi con la motivazione con la quale la Corte d'appello di Milano, con corretti argomenti logico-giuridici (si veda, in particolare, la pagina 5 della sentenza impugnata, ove l'esatto riferimento a Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225-01), ha ritenuto la configurabilità del reato di ricettazione e non di quello di cui all'art. 647 cod. pen., atteso che, stante sempre la natura dei beni ricevuti dall'imputato - i quali sono tali da conservare chiari e intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui -, non cessando il potere di fatto del titolare sugli stessi, ancorché smarriti, chi se ne impossessa senza restituirli commette il delitto di furto e chi li riceve commette il delitto di ricettazione; considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta il vizio della motivazione con riguardo alla determinazione della misura della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, o mediante l'utilizzo di espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, non essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito quando la pena sia inferiore alla media edittale (si veda la pagina 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 712 cod. pen, art. 647 cod. pen; Ordinanza — n. 45970/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Gabriele Scardamaglia; ritenuto che il primo motivo, con il quale si contesta la mancata qualificazione del fatto come acquisto di cose di sospetta provenienza, non è consentito in quanto omette di confrontarsi compiutamente con la motivazione con la quale la Corte d'appello di Milano, con corretti argomenti logico-giuridici (si veda, in particolare, la pagina 5 della sentenza impugnata), ha ritenuto la configurabilità del reato di ricettazione e non di quello di cui all'art. 712 cod. pen., stante la natura dei beni ricevuti dall'imputato (carta d'identità, patente di guida e tessera sanitaria, tutti recanti il nominativo del legittimo proprietario, oltre che il portafogli che li conteneva), con la conseguente chiara riconoscibilità della provenienza delittuosa degli medesimi beni; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del fatto come reato (ormai abrogato) di cui all'art. 647 cod. pen., non è consentito in quanto omette anch'esso di confrontarsi con la motivazione con la quale la Corte d'appello di Milano, con corretti argomenti logico-giuridici (si veda, in particolare, la pagina 5 della sentenza impugnata, ove l'esatto riferimento a Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225-01), ha ritenuto la configurabilità del reato di ricettazione e non di quello di cui all'art. 647 cod. pen., atteso che, stante sempre la natura dei beni ricevuti dall'imputato - i quali sono tali da conservare chiari e intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui -, non cessando il potere di fatto del titolare sugli stessi, ancorché smarriti, chi se ne impossessa senza restituirli commette il delitto di furto e chi li riceve commette il delitto di ricettazione; considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta il vizio della motivazione con riguardo alla determinazione della misura della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, o mediante l'utilizzo di espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, non essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito quando la pena sia inferiore alla media edittale (si veda la pagina 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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documenti d'identità usurpazione d'identità ricettazione possesso originario prove acquisite illegalmente errore di persona

Disposizioni normative citate

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art. 712 cod. pen
art. 647 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARDAMAGLIA GABRIELE, nato ad Abbiategrasso il 30/12/1990 avverso la sentenza del 31/01/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gabriele Scardamaglia; ritenuto che il primo motivo, con il quale si contesta la mancata qualificazione del fatto come acquisto di cose di sospetta provenienza, non è consentito in quanto omette di confrontarsi compiutamente con la motivazione con la quale la Corte d'appello di Milano, con corretti argomenti logico-giuridici (si veda, in particolare, la pagina 5 della sentenza impugnata), ha ritenuto la configurabilità del reato di ricettazione e non di quello di cui all'art. 712 cod. pen., stante la natura dei beni ricevuti dall'imputato (carta d'identità, patente di guida e tessera sanitaria, tutti recanti il nominativo del legittimo proprietario, oltre che il portafogli che li conteneva), con la conseguente chiara riconoscibilità della provenienza delittuosa degli medesimi beni; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del fatto come reato (ormai abrogato) di cui all'art. 647 cod. pen., non è consentito in quanto omette anch'esso di confrontarsi con la motivazione con la quale la Corte d'appello di Milano, con corretti argomenti logico-giuridici (si veda, in particolare, la pagina 5 della sentenza impugnata, ove l'esatto riferimento a Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225-01), ha ritenuto la configurabilità del reato di ricettazione e non di quello di cui all'art. 647 cod. pen., atteso che, stante sempre la natura dei beni ricevuti dall'imputato - i quali sono tali da conservare chiari e intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui -, non cessando il potere di fatto del titolare sugli stessi, ancorché smarriti, chi se ne impossessa senza restituirli commette il delitto di furto e chi li riceve commette il delitto di ricettazione; considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta il vizio della motivazione con riguardo alla determinazione della misura della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, o mediante l'utilizzo di espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, non essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito quando la pena sia inferiore alla media edittale (si veda la pagina 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso