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Ordinanza — n. 45969/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45969/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45969/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPERCINI DAVIDE, nato a Catania il 20/06/1985 avverso la sentenza del 02/02/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Davide Copercini; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti, commessi in concorso con Alfio Maugeri, di rapina pluriaggravata, lesioni aggravate e porto di uno strumento atto a offendere aggravato di cui ai capi, rispettivamente, A), B) e C) dell'imputazione, sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o, comunque, di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche dì saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45969/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esaustivamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine da 5 a 14 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti sia logici sia giuridici ai fini della sussistenza dei menzionati reati e dell'affermazione di responsabilità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina gravi addebiti penali reiterazione di reati penali altri capi d'accusa revisione della sentenza penale risarcimento alle vittime di reati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPERCINI DAVIDE, nato a Catania il 20/06/1985 avverso la sentenza del 02/02/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Davide Copercini; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti, commessi in concorso con Alfio Maugeri, di rapina pluriaggravata, lesioni aggravate e porto di uno strumento atto a offendere aggravato di cui ai capi, rispettivamente, A), B) e C) dell'imputazione, sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o, comunque, di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche dì saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre:

Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esaustivamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine da 5 a 14 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti sia logici sia giuridici ai fini della sussistenza dei menzionati reati e dell'affermazione di responsabilità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottob