Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45963/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45963/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45963/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 533 cod. proc. pen.. Ciò premesso il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha puntualmente e adeguatamente motivato sulla responsabilità dell'imputato (alle pagine 7 e seguenti) rispondendo alle medesime argomentazioni oggi esposte con il ricorso.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 533 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45963/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Va ancora rilevato che il ricorso -di fatto. non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, atteso che relative argomentazioni non vengono sostanzialmente prese in alcuna considerazione. Tale rilievo porta al vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
censura formulata in modo carente motivi di cassazione difetto di motivazione motivi validi motivo insorto dopo la fuga motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 533 cod. proc. pen
Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 533 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIZZUTI FABIO nato a SASSARI il 02/10/1987 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Grizzuti Fabio impugna la sentenza in data 09/11/2022 della Corte di Appello di cagliari - Sezione distaccata di Sassari, che ha confermato la sentenza in data 04/04/2019 del Tribunale di Sassari che lo aveva condannato per il reato di rapina. Deduce:

1. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 533 cod. proc. pen..

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha puntualmente e adeguatamente motivato sulla responsabilità dell'imputato (alle pagine 7 e seguenti) rispondendo alle medesime argomentazioni oggi esposte con il ricorso.

3. Ciò premesso, la Corte di appello ha puntualmente ed esaustivamente motivato (alla pagina 2 della sentenza impugnata sulle ragioni per cui sono state negate le circostanze attenuanti generiche. A fronte di ciò, le doglianze articolate con il ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Allora, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).

Va ancora rilevato che il ricorso -di fatto. non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, atteso che relative argomentazioni non vengono sostanzialmente prese in alcuna considerazione. Tale rilievo porta al vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così