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Ordinanza — n. 45962/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45962/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45962/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen., 2. Erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen... Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. Va anzitutto rilevata l'inammissibilità della dedotta violazione dell'art. 192, cod.proc.pen. alla luce del più volte ribadito insegnamento di questa Corte, che ha chiarito che in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 99 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45962/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen., 2. Erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen... Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. Va anzitutto rilevata l'inammissibilità della dedotta violazione dell'art. 192, cod.proc.pen. alla luce del più volte ribadito insegnamento di questa Corte, che ha chiarito che in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione risarcimento per errore giudiziario inadempimento reiterato piano di esecuzione delle pene recupero dei costi risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen., 2.
art. 99 cod. pen
Erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen...
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIANO IGNAZINO nato a CAGLIARI il 29/03/1972 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Piano Ignazino impugna la sentenza in data 20/12/2022 della Corte di appello di Cagliari, che ha confermato la sentenza in data 04/06/2021 del Tribunale di Cagliari, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Deduce:

1. Inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen., 2. Erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen...

3. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. Va anzitutto rilevata l'inammissibilità della dedotta violazione dell'art. 192, cod.proc.pen. alla luce del più volte ribadito insegnamento di questa Corte, che ha chiarito che in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett.

e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame, (In tal senso, cfr. Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. -dep. 30/01/2020- Rv. 278196 - 02). Va altresì aggiunto che le ulteriori argomentazioni in punto di responsabilità e di recidiva propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello -con particolare riguardo alla validità probatoria delle fonti dichiarative- reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.Va ancora rilevato che il ricorso -di fatto. non si confronta con la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità (pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) e ritenuto la recidiva (pagina 4 della sentenza impugnata), atteso che relative argomentazioni non vengono sostanzialmente prese in alcuna considerazione.

Tale rilievo porta al vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez, 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.