Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45961/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of appellate arguments and lack of manifest illogicality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45961/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant challenged the conviction for attempted extortion, claiming violations of law regarding liability and the requalification of the act as private violence. The court ruled that the lower court's detailed reasoning was adequate and that the new claims did not demonstrate a lack of motivation or manifest illogicality.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals based on the repetition of arguments already examined and rejected in the appellate judgment, or lacking manifest illogicality, are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetition of arguments manifest illogicality appellate review criminal procedure tentata estorsione sanzione penale sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005
Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano
Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano; Sez.
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari
25517 del 06/03/2019, Di Stefano; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari).Pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRE LO DUCA SALVATORE nato a MESSINA il 18/08/1982 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Torre Lo Duca Salvatore impugna la sentenza in data 17/02/2023 della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza in data 01/06/2022 del G.u.p. del Tribunale di Patti, che lo aveva condannato per il reato di tentativo di estorsione aggravata. Deduce: 1.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità e alla mancata riqualificazione del fatto come violenza privata o come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

2. Ciò premesso, la Corte di appello ha puntualmente ed esaustivamente motivato sulla responsabilità e sulla qualificazione giuridica del fatto, alle pagine 5, 6, 7 e 8 della sentenza impugnata. A fronte di ciò, le doglianze articolate con il ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Allora, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).

Il ricorso, in realtà, si presenta come la pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. A tale proposito, questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non nnassimate:

Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari).Pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in