Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45960/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45960/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45960/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.. Ciò premesso, la Corte di appello ha puntualmente ed esaustivamente motivato circa le ragioni per cui non poteva ritenersi configurata la causa di esclusione della punibilità (alle pagine 1, 2 e 3 della sentenza impugnata). A fronte di ciò, le doglianze articolate con il ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 641 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 45960/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen.. Ciò premesso, la Corte di appello ha puntualmente ed esaustivamente motivato circa le ragioni per cui non poteva ritenersi configurata la causa di esclusione della punibilità (alle pagine 1, 2 e 3 della sentenza impugnata). A fronte di ciò, le doglianze articolate con il ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedure di ricorso censura dell'apprezzamento delle prove motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di revisione censure procedurali revisione limitata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 641 cod. pen
del Tribunale di Lamezia Terme, rideterminando la pena inflitta per il reato di cui all'art. 641 cod. pen..
art. 131-bis cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen..
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGLIOTTI LUANA nato a LAMEZIA TERME il 15/04/1991 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Gigliotti Luana impugna la sentenza in data 18/10/2022 della Corte di appello di Catanzaro, che ha riformato la sentenza in data 23/09/2020 del G.i.p. del Tribunale di Lamezia Terme, rideterminando la pena inflitta per il reato di cui all'art. 641 cod. pen.. Deduce:

1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen..

2. Ciò premesso, la Corte di appello ha puntualmente ed esaustivamente motivato circa le ragioni per cui non poteva ritenersi configurata la causa di esclusione della punibilità (alle pagine 1, 2 e 3 della sentenza impugnata). A fronte di ciò, le doglianze articolate con il ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Allora, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1