Ordinanza — n. 45956/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTALBANO VINCENZO nato a PALERMO il 25/12/1975 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Montalbano Vincenzo impugna la sentenza in data 10/10/2022 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 18/11/2021 del Tribunale di Palermo, che lo aveva condannato per il reato di tentativo di rapina aggravata. Deduce:
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 45956/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce:
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTALBANO VINCENZO nato a PALERMO il 25/12/1975 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Montalbano Vincenzo impugna la sentenza in data 10/10/2022 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 18/11/2021 del Tribunale di Palermo, che lo aveva condannato per il reato di tentativo di rapina aggravata. Deduce:
1. Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato, atteso che il giudice ha assolto al proprio obbligo di motivazione osservando come l'appellante non avesse dedotto nulla di decisivo o rilevante ai fini di un miglior trattamento sanzionatorio. A fronte di ciò il ricorso si risolve in una eminentemente generica e apodittica asserzione di omessa motivazione, del tutto priva di rilievi critici alla sentenza impugnata, le cui argomentazioni -così come evidenziate- non vengono prese in alcuna considerazione. Tale rilievo porta alla configurazione del vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 lugl