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Ordinanza — n. 45954/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45954/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45954/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Violazione dell'art. 131-bis cod. pen., come modificato dalla c.d. Riforma Cartabia. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché le doglianze quivi articolate -oltre che eminentemente generiche e per ciò solo inammissibili- non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 45954/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione dell'art. 131-bis cod. pen., come modificato dalla c.d. Riforma Cartabia. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché le doglianze quivi articolate -oltre che eminentemente generiche e per ciò solo inammissibili- non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di prestazioni falsificazione di monete istruzione penale per appropriazione indebita lotta contro la frode irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Violazione dell'art. 131-bis cod. pen., come modificato dalla c.d.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIFINO GIUSEPPE LUCIANO nato a VENARIA REALE il 09/12/1992 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rifino Giuseppe Luciano impugna la sentenza in data 09/02/2023 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza in data 02/03/2021 del Tribunale di Vercelli, che lo aveva condannato per il reato di truffa. Deduce:

1. Violazione dell'art. 131-bis cod. pen., come modificato dalla c.d. Riforma Cartabia.

2. Vizio di motivazione per la mancanza di una condotta decettiva.

3. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché le doglianze quivi articolate -oltre che eminentemente generiche e per ciò solo inammissibili- non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Allora, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11