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Ordinanza — n. 45952/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45952/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45952/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Violazione di legge, inosservanza di norma processuale, vizio di motivazione, travisamento della prova, erronea interpretazione della prova indiziaria e per la ruitenuta ascrivibilità a Bona del delitto di ricettazione. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurab ilità dell'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen..

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45952/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurab ilità dell'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen..

Parole chiave

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mancata prova di parzialità eccezione di buona fede accertamento inesatto dei fatti ricompensa lacune probatorie esame di merito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONA BIAGIO nato a FANO il 01/04/1974 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Bona Biagio impugna la sentenza in data 29/09/2022 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza in data 02/03/2021 del Tribunale di Torino, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Deduce:

1. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale, vizio di motivazione, travisamento della prova, erronea interpretazione della prova indiziaria e per la ruitenuta ascrivibilità a Bona del delitto di ricettazione.

2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurab ilità dell'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen..

3. A ciò si aggiunga che le doglianze articolate nel ricorso non sono in realtà volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello (così come esposte in particolare alle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata) e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Allora, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data