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Ordinanza — n. 45951/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45951/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45951/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Erronea interpretazione dell'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. e vizio di motivazione. Ciò premesso il ricorso è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di un principio di diritto più volte ribadito da questa Corte, secondo il quale «in tema di circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, la sua configurabilità in relazione al delitto di rapina non postula il solo modestissimo valore del bene mobile sottratto, essendo necessario valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate, attesa la natura plurioffensiva del delitto, lesivo non solo del patrimonio, ma anche della libertà e dell'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto», (Sez. 2, Sentenza n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 - 01).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45951/2023 — snpen · Corte di Cassazione: A ciò si aggiunga che le doglianze articolate nel ricorso non sono in realtà volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Parole chiave

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risarcimento alle vittime di reati azione civile risarcimento per atto illecito infrazione privilegiata reati contro il patrimonio commisurazione della pena per rapina
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANCU BOGDAN GHEORGHE (CUI 01TGDTE) nato il 20/11/1985 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Iancu Bogdan Ghorghe impugna la sentenza in data 22/12/2022 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza in data 30/05/2022 del Tribunale di Torino, che lo aveva condannato per il reato di rapina. Deduce:

1. Erronea interpretazione dell'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. e vizio di motivazione.

2. Ciò premesso il ricorso è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di un principio di diritto più volte ribadito da questa Corte, secondo il quale «in tema di circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, la sua configurabilità in relazione al delitto di rapina non postula il solo modestissimo valore del bene mobile sottratto, essendo necessario valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate, attesa la natura plurioffensiva del delitto, lesivo non solo del patrimonio, ma anche della libertà e dell'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto», (Sez. 2, Sentenza n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 - 01).

A ciò si aggiunga che le doglianze articolate nel ricorso non sono in realtà volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Allora, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in