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Ordinanza — n. 45949/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45949/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45949/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMMISULI CARLO nato a PACHINO il 12/01/1967 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Cammisuli Carlo impugna la sentenza in data 17/11/2022 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza in data 28/11/2017 del Tribunale di Torino, che lo aveva condannato per i reati di ricettazione e uso indebito di carta bancomat. Deduce: 1.Vizio di motivazione in ordine all'utilizzo e alla disponibilità della carta bancomat da parte dell'imputato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45949/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce: 1.Vizio di motivazione in ordine all'utilizzo e alla disponibilità della carta bancomat da parte dell'imputato.

Parole chiave

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abuso di carte-chèques riproduzione e imitazione di biglietti di banca offesa al credito revoca del credito al consumo assegno bancario spese bancarie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMMISULI CARLO nato a PACHINO il 12/01/1967 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Cammisuli Carlo impugna la sentenza in data 17/11/2022 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza in data 28/11/2017 del Tribunale di Torino, che lo aveva condannato per i reati di ricettazione e uso indebito di carta bancomat. Deduce: 1.Vizio di motivazione in ordine all'utilizzo e alla disponibilità della carta bancomat da parte dell'imputato.

2. Ciò premesso il ricorso è la mera reiterazione delle medesime argomentazioni proposte con il gravame, affrontate e risolte dalla Corte di appello che (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5), con motivazione di fatto trascurata dal ricorrente. A tale proposito, questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2