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Ordinanza — n. 45948/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45948/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45948/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. pen.. Ciò premessoli ricorso si sostanzia in due mere asserzioni secondo cui l'imputato doveva essere assolto e il fatto andava qualificato come tentativo, senza l'indicazione di argomentazioni che avrebbe rod dovuto il giudice di appello a raggiungere tali conclusioni. Il ricorso risulta così indeterminato e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e giuridicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 45948/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cod. pen. e 671 cod. pen.. Ciò premessoli ricorso si sostanzia in due mere asserzioni secondo cui l'imputato doveva essere assolto e il fatto andava qualificato come tentativo, senza l'indicazione di argomentazioni che avrebbe rod dovuto il giudice di appello a raggiungere tali conclusioni. Il ricorso risulta così indeterminato e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e giuridicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione opposizione al precetto esecutivo procedure di ricorso esaurimento delle istanze asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. pen
Violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESSABER ADIL nato a BIELLA il 26/05/1996 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Essaber Adil impugna la sentenza in data 25/11/2022 della Corte di appello di Torino che ha riformato la sentenza in data 07/07/2021 del G.u.p. del tribunale di Biella, riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. e rideterminando la pena inflitta per i reati di estorsione e ricettazione. Deduce:

1. Violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. pen..

2. Vizio di motivazione.

3. Ciò premessoli ricorso si sostanzia in due mere asserzioni secondo cui l'imputato doveva essere assolto e il fatto andava qualificato come tentativo, senza l'indicazione di argomentazioni che avrebbe rod dovuto il giudice di appello a raggiungere tali conclusioni. Il ricorso risulta così indeterminato e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e giuridicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 20