Ordinanza — n. 45948/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAViolazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. pen.. Ciò premessoli ricorso si sostanzia in due mere asserzioni secondo cui l'imputato doveva essere assolto e il fatto andava qualificato come tentativo, senza l'indicazione di argomentazioni che avrebbe rod dovuto il giudice di appello a raggiungere tali conclusioni. Il ricorso risulta così indeterminato e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e giuridicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 45948/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cod. pen. e 671 cod. pen.. Ciò premessoli ricorso si sostanzia in due mere asserzioni secondo cui l'imputato doveva essere assolto e il fatto andava qualificato come tentativo, senza l'indicazione di argomentazioni che avrebbe rod dovuto il giudice di appello a raggiungere tali conclusioni. Il ricorso risulta così indeterminato e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e giuridicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESSABER ADIL nato a BIELLA il 26/05/1996 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Essaber Adil impugna la sentenza in data 25/11/2022 della Corte di appello di Torino che ha riformato la sentenza in data 07/07/2021 del G.u.p. del tribunale di Biella, riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. e rideterminando la pena inflitta per i reati di estorsione e ricettazione. Deduce:
1. Violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. pen..
2. Vizio di motivazione.
3. Ciò premessoli ricorso si sostanzia in due mere asserzioni secondo cui l'imputato doveva essere assolto e il fatto andava qualificato come tentativo, senza l'indicazione di argomentazioni che avrebbe rod dovuto il giudice di appello a raggiungere tali conclusioni. Il ricorso risulta così indeterminato e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e giuridicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 20