Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise specific penalty grounds at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Schian Geta and Dragusin Casandra inadmissible. The defendants argued for a penalty reduction but failed to specifically cite this ground as an appeal reason in the second instance. The court ruled that such omissions result in the loss of the right to raise the issue at the cassation level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, c.p.p.; In criminal appeals, grounds not specifically raised as reasons for appeal against the second-instance judgment become inadmissible at the cassation stage due to the principle of res judicata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCHIAN GETA nato il 16/07/1992 DRAGUSIN CASANDRA nato il 23/10/1996 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Shian Geta e DragusinCasandra impugnano la sentenza in data 15/12/2022 della Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza in data 1009/2021 che le aveva condannate per il reato di rapina. Deducono:
1. Violazione di legge in punto di determinazione della pena.
2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché è privo di specificità e non consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta previamente dedotta come motivo di appello secondo quantoprescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, cornnna 3, cod. proc. pen., con conseguente interruzione della catena devolutiva. A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3„ Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11 lug