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Ordinanza — n. 45943/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45943/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45943/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Inosservanza di norma processuale e violazione dell'art. 707 cod. pen. in quanto la polizia giudiziaria non chiedeva giustificazioni circa il possesso degli arnesi. Vizio di motivazione per l'omessa valutazione della giustificazione fornita dall'imputato circa il possesso degli arnesi;

Regesto Legislator

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art. 707 cod. pen; Ordinanza — n. 45943/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 707 cod. pen. in quanto la polizia giudiziaria non chiedeva giustificazioni circa il possesso degli arnesi. Vizio di motivazione per l'omessa valutazione della giustificazione fornita dall'imputato circa il possesso degli arnesi;

Parole chiave

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porto abusivo di armi indennizzo per detenzione ingiustificata pena accessoria indennità per torto morale circostanza attenuante infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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art. 707 cod. pen
Morelli Guerino impugna la sentenza in data 27/01/2023 della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza in data 23/04/2019 del Tribunale di Pescara, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 707 cod. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI GUERINO nato a PESCARA il 13/09/1974 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Morelli Guerino impugna la sentenza in data 27/01/2023 della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza in data 23/04/2019 del Tribunale di Pescara, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 707 cod. pen.. Deduce:

1. Inosservanza di norma processuale e violazione dell'art. 707 cod. pen. in quanto la polizia giudiziaria non chiedeva giustificazioni circa il possesso degli arnesi.

2. Vizio di motivazione per l'omessa valutazione della giustificazione fornita dall'imputato circa il possesso degli arnesi;

3. Vizio di omessa motivazione circa la richiesta di riduzione della pena previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

4. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché: 4.1. I primi due motivi di ricorso attengono entrambi alla giustificazione del possesso degli arnesi, al cui riguardo risulta irrilevante se essa sia stata resa spontaneamente o su sollecitazione degli operanti della polizia giudiziaria. Il tema - diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente- sono pedissequamente reiterativi delle medesime questioni proposte con l'appello, affrontate e risolte dalla Corte di appello (cfr. pag.

2) che ha ritenuto l'inverosimiglianza delle giustificazioni addotte, con motivazione scevra da vizi scrutinabili in sede di legittimità. A parte la manifesta infondatezza della censura di omessa motivazione, le argomentazioni sviluppate dal ricorrente lungo i due motivi hanno natura squisitamente valutativa delle emergenze processuali e, in quanto tali, non possono essere scrutinati in sede di legittimità. 4.2. Quanto al motivo di omessa motivazione sul trattamento e sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche, va rilevata la sua inammissibilità per aspecificità già nell'atto di appello, dove si risolveva in una mera sollecitazione alla Corte di appello.

Da qui discende l'inammissibilità del motivo oggi esposto con il ricorso, dovendosi ribadire che «la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie di inammissibilità dell'appello c avuta a tardiva presentazione dei motivi)», (Sez. 3 - , Sentenza n. 20356 del 02/12/2020 Ud., dep. il 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01). 5.Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in