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Ordinanza — n. 45940/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45940/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45940/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Vizio di motivazione in relazione al capo A), per il quale la Cori:e di appello ha disposto la restituzione al Pubblico ministero perché il fatto era risultato diverso da come contestato. Inosservanza di norma processuale in relazione alle regole della prova orale.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen, art. 178 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45940/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Inosservanza di norma processuale in relazione alle regole della prova orale.

Parole chiave

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motivi di cassazione rinuncia al dibattimento orale ricorso per cassazione principio del ne bis in idem attenuazione della pena sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
art. 178 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BHARDWAJ NISHANT nato il 23/12/1991 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

BhardwajNiAt impugna la sentenza in data 22/1.1/2022 della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza in data 21/02/2020 del Tribunale di Teramo, che lo aveva condannato per il reato di lesioni personali. Deduce:

1. Vizio di motivazione in relazione al capo A), per il quale la Cori:e di appello ha disposto la restituzione al Pubblico ministero perché il fatto era risultato diverso da come contestato.

2. Inosservanza di norma processuale in relazione alle regole della prova orale.

3. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

4. Il secondo motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato, atteso che la violazione delle regole per l'esame dibattimentale del testimone non dà luogo né alla sanzione di inutilizzabilità, poiché si tratta di prova assunta non in violazione di divieti posti dalla legge, ma con modalità diverse da quelle prescritte, né ad una ipotesi di nullità, non essendo la fattispecie riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall'art. 178 cod. proc. pen.. 5.Pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in datali lugli