Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45938/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45938/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45938/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Violazione di legge, inosservanza di norma processuale, vizio di motivazione in relazione alla responsabilità. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis cod. pen., 131-bis cod. pen. e 99 cod. pen..

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 45938/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis cod. pen., 131-bis cod. pen. e 99 cod. pen..

Parole chiave

Generato dall'IA
truffa aggravata quantificazione del torto morale sanzioni pecuniarie mancanza di disciplina sviamento della giustizia colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 62-bis cod. pen
Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis cod. pen., 131-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICALLO PASQUALE nato a NAPOLI il 29/05/1975 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; I.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Micallo Pasquale impugna la sentenza in data 24/10/2022 della Corte di appello di L'aquila, che ha confermato la sentenza in data 28/04/2021 del Tribunale di Vasto, che lo aveva condannato per la truffa. Deduce:

1. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale, vizio di motivazione in relazione alla responsabilità.

2. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis cod. pen., 131-bis cod. pen. e 99 cod. pen..

3. Ciò premesso il ricorso è manifestamente infondato, atteso che il vizio di omessa motivazione diffusamente esposto in relazione alla responsabilità, al trattamento sanzionatorio con particolare riguardo alle circostanze attenuanti generiche e alla recidiva, in quanto smentito dalla presenza di una motivazione che ha affrontato puntualmente tutti tali temi.

4. A ciò si aggiunga che entrambi i motivi di ricorso sono privi dei requisiti di specificità prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581cod, proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4), non sono indicati gli elementi alla base delle censure formulate, né il contenuto e la decisività delle questioni che si assumono irrisolte, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 lug