Ordinanza — n. 45938/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAViolazione di legge, inosservanza di norma processuale, vizio di motivazione in relazione alla responsabilità. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis cod. pen., 131-bis cod. pen. e 99 cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 45938/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis cod. pen., 131-bis cod. pen. e 99 cod. pen..
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICALLO PASQUALE nato a NAPOLI il 29/05/1975 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; I.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Micallo Pasquale impugna la sentenza in data 24/10/2022 della Corte di appello di L'aquila, che ha confermato la sentenza in data 28/04/2021 del Tribunale di Vasto, che lo aveva condannato per la truffa. Deduce:
1. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale, vizio di motivazione in relazione alla responsabilità.
2. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis cod. pen., 131-bis cod. pen. e 99 cod. pen..
3. Ciò premesso il ricorso è manifestamente infondato, atteso che il vizio di omessa motivazione diffusamente esposto in relazione alla responsabilità, al trattamento sanzionatorio con particolare riguardo alle circostanze attenuanti generiche e alla recidiva, in quanto smentito dalla presenza di una motivazione che ha affrontato puntualmente tutti tali temi.
4. A ciò si aggiunga che entrambi i motivi di ricorso sono privi dei requisiti di specificità prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581cod, proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4), non sono indicati gli elementi alla base delle censure formulate, né il contenuto e la decisività delle questioni che si assumono irrisolte, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 lug