Ordinanza — n. 45937/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAViolazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata motivazione sui sigoli aumenti per la continuazione. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché il tema della omessa motivazione degli aumenti di pena per la continuazione non è stato dedotto con l'appello, con il quale si faceva riferimento -genericamente- all'entità complessiva della pena. Ciò premesso -e considerato che gli aumenti di pena in continuazione sono rimasti immutati- va conseguentemente rilevata l'interruzione della catena devolutiva. A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato eflcacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45937/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché il tema della omessa motivazione degli aumenti di pena per la continuazione non è stato dedotto con l'appello, con il quale si faceva riferimento -genericamente- all'entità complessiva della pena. Ciò premesso -e considerato che gli aumenti di pena in continuazione sono rimasti immutati- va conseguentemente rilevata l'interruzione della catena devolutiva. A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato eflcacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHHAIBA SIMOHAMED nato il 08/01/1982 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Chhaiba imohamedimpugna la sentenza in data 27/01/2023 della Corte di appello di L'Aquila, che ha riformato la sentenza in data 30/03/2022 del Tribunale di Teramo, rideterminando la pena e confermando la condanna per il reato di tentativo di rapina, lesioni personali, porto di un coltello, ricettazione e danneggiamento. Deduce:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata motivazione sui sigoli aumenti per la continuazione.
2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché il tema della omessa motivazione degli aumenti di pena per la continuazione non è stato dedotto con l'appello, con il quale si faceva riferimento -genericamente- all'entità complessiva della pena. Ciò premesso -e considerato che gli aumenti di pena in continuazione sono rimasti immutati- va conseguentemente rilevata l'interruzione della catena devolutiva. A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato eflcacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346).
3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11