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Ordinanza — n. 45934/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45934/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45934/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Inosservanza di norma processuale, per nullità della notifica all'indagato dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, erroneamente notificato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. ed erroneamente ritenuta nullità di ordine generale a regime intermedio, non potendo ritenersi sanata dalla presentazione della richiesta di giudizio abbreviato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45934/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 161, comma 4, cod. proc. pen. ed erroneamente ritenuta nullità di ordine generale a regime intermedio, non potendo ritenersi sanata dalla presentazione della richiesta di giudizio abbreviato.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato accertamento insufficiente dei fatti vizio di procedura indigenza processuale non provata documenti mancanti procedimento concluso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSINA GIORGIO nato a NOVARA il 03/02/1955 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rosina Giorgio impugna la sentenza in data 08/02/2023 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 09/02/2022 del Tribunale di Como, che lo aveva condannato per il reato di truffa e per quello di falso. Deduce:

1. Inosservanza di norma processuale, per nullità della notifica all'indagato dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, erroneamente notificato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. ed erroneamente ritenuta nullità di ordine generale a regime intermedio, non potendo ritenersi sanata dalla presentazione della richiesta di giudizio abbreviato.

2. Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

3. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché: 3.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, alla luce dell'insegnamento di legittimità, secondo «L'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari determina una nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio, la quale rimane sanata dalla presentazione da parte dell'imputato della richiesta di giudizio abbreviato», (Sez. 3, Sentenza n. 7336 del 31/01/2014, Laneve, P.v. 258813 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 19454 del 27/03/2014, Onofrio Rv. 260377 - 01). 3.2.

Quanto al trattamento sanzionatorio, va rilevato come le doglianze -oltre che manifestamente infondate in ragione della presenza di una motivazione puntuale e adeguata- non siano in realtà volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello. 3.11 ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1