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Ordinanza — n. 45930/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45930/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45930/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e alla valutazione delle prove a carico di Maddalena Claudio. Ciò premesso, l'unico motivo di ricorsosi risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 4), senza il benché minimo confronto con la sentenza della Corte di appello. A fronte di tale evenienza va ribadito che «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni ch contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti», (Sez. 6 - Sentenza n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); ovvero che «È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso», (Sez. 2 Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45930/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 192 cod. proc. pen. e alla valutazione delle prove a carico di Maddalena Claudio. Ciò premesso, l'unico motivo di ricorsosi risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 4), senza il benché minimo confronto con la sentenza della Corte di appello. A fronte di tale evenienza va ribadito che «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni ch contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti», (Sez. 6 - Sentenza n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); ovvero che «È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso», (Sez. 2 Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

Parole chiave

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impugnazione della cancellazione esame di cassazione ricorso per cassazione procedura di ricusazione cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADDALENA CLAUDIO nato a ATRIPALDA il 16/05/1989 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Maddalena Claudio impugna la sentenza in data 24/01/2023 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 25/01/2022 dei Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di riciclaggio e falso. Deduce:

1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e alla valutazione delle prove a carico di Maddalena Claudio.

2. Ciò premesso, l'unico motivo di ricorsosi risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 4), senza il benché minimo confronto con la sentenza della Corte di appello. A fronte di tale evenienza va ribadito che «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni ch contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti», (Sez. 6 - Sentenza n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); ovvero che «È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso», (Sez. 2 Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

3. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 l