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Ordinanza — n. 45929/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45929/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45929/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Violazione di legge in relazione alla configurazione dell'aggravante del travisamento perché l'imputato indossava la mascherina chirurgica durante il fatto commesso durante l'emergenza COVID-19 che imponeva l'uso di quelle mascherine. Ciò premesso l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che questa Corta ha già spiegato che «In tema di rapina, ricorrono gli estremi dell'aggravante del travisamento, ai sensi dell'art. 628, comma terzo, n. l), cod. pen., nel caso in cui l'agente indossi una mascherina, non rilevando, in contrario, che l'uso della stessa sia prescritto dalla normativa di contrasto alla pandemia da Covid-19, atteso che la parziale copertura del volto mediante la mascherina è funzionale al compimento dell'azione delittuosa, rendendo difficoltoso il riconoscimento del responsabile», (Sez. 2 - , Sentenza n. 1712 del 03/11/2021 Ud., dep. il 2022. Perfetti, Rv. 282517 - 01).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45929/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò premesso l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che questa Corta ha già spiegato che «In tema di rapina, ricorrono gli estremi dell'aggravante del travisamento, ai sensi dell'art. 628, comma terzo, n. l), cod. pen., nel caso in cui l'agente indossi una mascherina, non rilevando, in contrario, che l'uso della stessa sia prescritto dalla normativa di contrasto alla pandemia da Covid-19, atteso che la parziale copertura del volto mediante la mascherina è funzionale al compimento dell'azione delittuosa, rendendo difficoltoso il riconoscimento del responsabile», (Sez. 2 - , Sentenza n. 1712 del 03/11/2021 Ud., dep. il 2022. Perfetti, Rv. 282517 - 01).

Parole chiave

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divieto di dissimulare il proprio viso obbligo della maschera dispositivi di protezione individuale inchiesta mascherata guida in stato di inattitudine obbligo di autorizzazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLETTA GESUALDO FABIO nato a BOLLATE il 21/04/1976 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Valletta Gesualdo Fabio impugna la sentenza in data 31/01/2023 della Corte di appello 'di Milano, che ha confermato la sentenza in data 20/12/2021 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata. Deduce:

1. Violazione di legge in relazione alla configurazione dell'aggravante del travisamento perché l'imputato indossava la mascherina chirurgica durante il fatto commesso durante l'emergenza COVID-19 che imponeva l'uso di quelle mascherine.

2. Ciò premesso l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che questa Corta ha già spiegato che «In tema di rapina, ricorrono gli estremi dell'aggravante del travisamento, ai sensi dell'art. 628, comma terzo, n. l), cod. pen., nel caso in cui l'agente indossi una mascherina, non rilevando, in contrario, che l'uso della stessa sia prescritto dalla normativa di contrasto alla pandemia da Covid-19, atteso che la parziale copertura del volto mediante la mascherina è funzionale al compimento dell'azione delittuosa, rendendo difficoltoso il riconoscimento del responsabile», (Sez. 2 - , Sentenza n. 1712 del 03/11/2021 Ud., dep. il 2022. Perfetti, Rv. 282517 - 01).

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu ,o tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 20