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Ordinanza — n. 45928/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45928/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45928/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione all'art. 530 cod. proc. pen. e per la mancata assoluzione del ricorrente dal fatto ascrittog li . Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 -bis cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 530 cod. proc. pen, art. 62 -bis cod. pen; Ordinanza — n. 45928/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 530 cod. proc. pen. e per la mancata assoluzione del ricorrente dal fatto ascrittog li . Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 -bis cod. pen..

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa sanzioni pecuniarie truffa all'assistenza sociale multa disciplinare all'avvocato licenziamento immediato per truffa falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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art. 530 cod. proc. pen
Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione all'art. 530 cod. proc. pen.
art. 62 -bis cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 -bis cod. pen..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIACCOTTA MARCO nato a ALESSANDRIA il 05/02/1975 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sciaccotta Marco impugna la sentenza in data 01/12/2022 della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza in data 18/02/2020 del Tribunale di Teramo, che lo aveva condannato per il reato di truffa. Deduce:

1. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione all'art. 530 cod. proc. pen. e per la mancata assoluzione del ricorrente dal fatto ascrittog li .

2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 -bis cod. pen..

3. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché: 3.1. In relazione a entrambi i motivi di ricorso, va rilevato come le doglianze ivi sviluppate non siano volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia ((si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 in punto di responsabilità e pag. 5 in relazione alle circostanze attenuanti generiche).

Allora, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 3.2.

Il motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche è altresì manifestamente infondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5); 4.11 ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al agamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data