Ordinanza — n. 45927/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAVizio di omessa motivazione, in quanto la sentenza non spiega le ragioni della decisione e non tiene conto delle deduzioni difensive; Violazione di legge in relazione all'ipotesi di reato contestata e ritenuta integrata, con riguardo al trattamento sanzionatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 707 cod. pen; Ordinanza — n. 45927/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Vizio di omessa motivazione, in quanto la sentenza non spiega le ragioni della decisione e non tiene conto delle deduzioni difensive; Violazione di legge in relazione all'ipotesi di reato contestata e ritenuta integrata, con riguardo al trattamento sanzionatorio.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMET LENUTA nato il 01/11/1985 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQU [LA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
MemetLenuta impugna la sentenza in data 09/09/2022 della Corte di appello di L'Aquila, che ha cortlfermato la sentenza in data 06/10/2020 del Tribunale di Pescara, che l'aveva condannata per la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen.. Deduce:
1. Vizio di omessa motivazione, in quanto la sentenza non spiega le ragioni della decisione e non tiene conto delle deduzioni difensive;
2. Violazione di legge in relazione all'ipotesi di reato contestata e ritenuta integrata, con riguardo al trattamento sanzionatorio.
3. Ciò premesso, i motivi del ricorso sono del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia egiuridicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4), si prospettano deduzioni generiche, senza alcuna correlazione con le argomentazioni poste a base dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
4. Da ciò discende la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2