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Ordinanza — n. 45926/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45926/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45926/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADREES ADEEL nato il 10/06/1993 avverso la sentenza del 18/05/2021 del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Adrees Adeel impugna la sentenza della Corte di appello di Ancona pronunciata sull'appello proposto avverso la sentenza in data 18/05/2021 del Tribunale di Macerata. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità, sostanzialmente reiterando le medesime questioni risolte dalla Corte di appello su tutti i temi oggi riproposti con il ricorso. Le doglianze ivi articolate, invero, non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45926/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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verosimiglianza dei motivi d'asilo allegazioni insufficientemente motivate esame nel merito probabilità di successo del ricorso importanza del successo d'integrazione asserzione difendibile
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADREES ADEEL nato il 10/06/1993 avverso la sentenza del 18/05/2021 del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Adrees Adeel impugna la sentenza della Corte di appello di Ancona pronunciata sull'appello proposto avverso la sentenza in data 18/05/2021 del Tribunale di Macerata. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità, sostanzialmente reiterando le medesime questioni risolte dalla Corte di appello su tutti i temi oggi riproposti con il ricorso. Le doglianze ivi articolate, invero, non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Allora, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o ccn atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1