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Ordinanza — n. 45925/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45925/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45925/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato; Inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 595, comma 5, cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello ha erroneamente dichiarate l'inammissibilità della richiesta di disapplicazione della recidiva avanzata in sede di discussione. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché reiterativo, perché propone questioni non consentite in sede di legittimità e perché manifestamente infondato. 2.1. Il primo motivo è meramente reiterativo delle medesime questioni proposte alla Corte di appello e da questa affrontate e risolte alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45925/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato; Inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 595, comma 5, cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello ha erroneamente dichiarate l'inammissibilità della richiesta di disapplicazione della recidiva avanzata in sede di discussione. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché reiterativo, perché propone questioni non consentite in sede di legittimità e perché manifestamente infondato. 2.1. Il primo motivo è meramente reiterativo delle medesime questioni proposte alla Corte di appello e da questa affrontate e risolte alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale sanzioni penali revoca della sospensione condizionale esame di cassazione sanzione internazionale

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARTANESE LEOPOLDO nato a SAN SEVERO il 31/10/1961 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Cartanese Leopoldo impugna la sentenza in data18/05/2022 della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza in data 12/05/2014 del Tribunale di Foggia, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Deduce:

1. Inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato;

2. Inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 595, comma 5, cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello ha erroneamente dichiarate l'inammissibilità della richiesta di disapplicazione della recidiva avanzata in sede di discussione. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché reiterativo, perché propone questioni non consentite in sede di legittimità e perché manifestamente infondato. 2.1. Il primo motivo è meramente reiterativo delle medesime questioni proposte alla Corte di appello e da questa affrontate e risolte alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata.

A tale proposito, questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;

Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). 2.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Con esso, in sostanza, il ricorrente si duole della mancata attivazione dei poteri officiosi della Corte di appello, in deroga al principio devolutivo. Il convincimento del ricorrente, però, va nel senso contrario al pacifico insegnamento di questa Corte, secondo il quale «Il giudice di appello non può escludere la recidiva riconosciuta in primo grado in assenza di uno specifico motivo di appello dell'imputato, trattandosi di un'ipotesi non prev sta dall'art. 597. comma 5, cod. proc. pen., che individua in modo tassativo il potere di intervenire di ufficio sulla pena», Sez. 3 - , Sentenza n. 25806 del 11/05/2022, Vitale, Rv. 283470 - 02).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; kln Jn•

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in d