Ordinanza — n. 45924/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSIGNUOLO LUIGI nato a CERIGNOLA il 17/10/1980 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Rossignuolo Luigi impugna la sentenza 23/06/2022 della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza in data 08/06/2020 del Tribunale di Foggia, che lo aveva condannato per i reati di danneggiamento e ricettazione. Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione in punto di negazione delle circostanze attenuanti generiche. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché il motivo si palesa generico e manifestamente infondato, in guanto la motivazione della sentenza impugnata è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45924/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSIGNUOLO LUIGI nato a CERIGNOLA il 17/10/1980 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rossignuolo Luigi impugna la sentenza 23/06/2022 della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza in data 08/06/2020 del Tribunale di Foggia, che lo aveva condannato per i reati di danneggiamento e ricettazione. Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione in punto di negazione delle circostanze attenuanti generiche. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché il motivo si palesa generico e manifestamente infondato, in guanto la motivazione della sentenza impugnata è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023.