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Ordinanza — n. 45829/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45829/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45829/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA PUCA NICOLA nato a AVERSA il 07/09/1997 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E CONSIDERATO IN -DIRITTO Letto il ricorso di Della Puca Nicola; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 73, primo comma, D.P.R. 309/1990 in luogo dell'ipotesi attenuata di cui al quinto comma dello stesso articolo, è manifestamente infondato trattandosi di una questione di merito estranea all'oggetto del giudizio di rinvio; considerato che le censure relative al trattamento sanzionatono sono manifestamente infondate in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle dirninuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45829/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, primo comma, D.P.R. 309/1990 in luogo dell'ipotesi attenuata di cui al quinto comma dello stesso articolo, è manifestamente infondato trattandosi di una questione di merito estranea all'oggetto del giudizio di rinvio; considerato che le censure relative al trattamento sanzionatono sono manifestamente infondate in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle dirninuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti restituzione in pristino ritiro della querela penale istanza di revisione penale permesso di promuovere un procedimento penale facoltà di astenersi dal testimoniare
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA PUCA NICOLA nato a AVERSA il 07/09/1997 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN -DIRITTO Letto il ricorso di Della Puca Nicola; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 73, primo comma, D.P.R. 309/1990 in luogo dell'ipotesi attenuata di cui al quinto comma dello stesso articolo, è manifestamente infondato trattandosi di una questione di merito estranea all'oggetto del giudizio di rinvio; considerato che le censure relative al trattamento sanzionatono sono manifestamente infondate in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle dirninuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 ottobre 2023 Il Cosigliere estensore i(lkl Il Presidente