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Ordinanza — n. 45825/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45825/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45825/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROSAPINTA MIRKO nato a SIRACUSA il 02/06/1992 AGGRAZIATO ANTONIO nato a SIRACUSA il 16/09/1999 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45825/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROSAPINTA MIRKO nato a SIRACUSA il 02/06/1992 AGGRAZIATO ANTONIO nato a SIRACUSA il 16/09/1999 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

Parole chiave

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divisione della massa ereditaria rinuncia d'eredità splitting dei redditi coniugali petizione d'eredità controversie patrimoniali domanda di concordato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROSAPINTA MIRKO nato a SIRACUSA il 02/06/1992 AGGRAZIATO ANTONIO nato a SIRACUSA il 16/09/1999 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rosapinta Mirko e la successiva rinuncia dello stesso; Letto il ricorso di Aggraziato Antonio; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto a pagine 3 e 4 attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma euit7Themiliàlin favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna Aggraziato Antonio al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende e Rosapinta Mirko al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 ottobre 2023 Il ConSigliere estensor, Il Presidente