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Ordinanza — n. 45824/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45824/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45824/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERILLO GERARDO nato a POZZUOLI il 14/10/1965 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO Letto il ricorso di Perillo Gerardo; letta la memoria depositata dalla difesa dell'imputato; Considerato che il primo motivo di ricorso, reiterato con la memoria, in ordine alla affermazione di responsabilità non risulta proposto in appello e risulta anche manifestamente infondato alla luce della precisa ricostruzione dei fatti contenuta a p. 2 della motivazione; ritenuto che il secondo motivo che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod.pen.

Regesto Legislator

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art. 131bis cod.pen; Ordinanza — n. 45824/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2 della motivazione; ritenuto che il secondo motivo che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod.pen.

Parole chiave

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pena pecuniaria non riscuotibile ammende per infrazione procedurale modalità di calcolo dell'ammenda motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione della pena inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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art. 131bis cod.pen
2 della motivazione; ritenuto che il secondo motivo che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERILLO GERARDO nato a POZZUOLI il 14/10/1965 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO Letto il ricorso di Perillo Gerardo; letta la memoria depositata dalla difesa dell'imputato; Considerato che il primo motivo di ricorso, reiterato con la memoria, in ordine alla affermazione di responsabilità non risulta proposto in appello e risulta anche manifestamente infondato alla luce della precisa ricostruzione dei fatti contenuta a p. 2 della motivazione; ritenuto che il secondo motivo che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod.pen.

è reiterativo di doglianze già adeguatamente vagliate dal giudice di appello con argomenti esposti a p.4 della impugnata sentenza; ritenuto che analogamente reiterativo appare il motivo in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo il giudice di appello indicato le ragioni del diniego a p.4 della motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

*1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente, al pagamento delle .spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023 Il!Consigliere E tensore Il President