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Ordinanza — n. 45823/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for lacking specific grounds and exceeding appellate court discretion on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45823/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeals filed by Abdul Rahaman Shukri and Abdisalam Abdalla Bashir inadmissible. The applicants argued for specific mitigating circumstances and a new sentencing review, but the court found their arguments either repetitive of lower court decisions, lacking concrete specificity, or an improper attempt to re-evaluate the judge's discretionary sentencing power. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: Cassation appeals are inadmissible if they merely reproduce issues already decided by the court of first instance without new specific grounds, or if they seek a new evaluation of the sentence's appropriateness, which falls within the discretionary power of the trial judge.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing discretion repetitive arguments lack of specificity court costs and fine gravità della pena sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABDUL RAHAMAN SHUKRI nato il 01/05/1993 ABDISALAM ABDALLA BASHIR nato il 10/04/1994 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO Letto il ricorso di Abdul Rahaman Shukri e Abdisalam Abdalla Bashir Considerato che il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti in diritto indicati a p. 4 della motivazione della sentenza;

Considerato che il secondo motivo di ricorso è totalmente aspecifico poiché l'invocata attenuante è stata già concessa in primo grado nsertito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che il terzo e quarto motivo di ricorso in ordine alla graduazione della pena sono inammissibili in quanto l'individuazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023 il Consigliere tensore Il Presi