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Ordinanza — n. 45821/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45821/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45821/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACRI' FRANCESCO nato a CINQUEFRONDI il 27/02/1997 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO Letto il ricorso di Macrì Francesco Considerato che il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45821/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l'affermazione di responsabilità del ricorrente non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo \\\ di profili di censura in fatto .già adeguatamente vagliati e disattesi dEli giudici di merito con il supporto di corretti argomenti in diritto esposti a p. 8 della impugnata sentenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi che possono invocarsi eccezione di incostituzionalità impugnazione di decisioni amministrative allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACRI' FRANCESCO nato a CINQUEFRONDI il 27/02/1997 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO Letto il ricorso di Macrì Francesco Considerato che il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l'affermazione di responsabilità del ricorrente non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo \\\ di profili di censura in fatto .già adeguatamente vagliati e disattesi dEli giudici di merito con il supporto di corretti argomenti in diritto esposti a p. 8 della impugnata sentenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.