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Ordinanza — n. 45820/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45820/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45820/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC ELVIS nato a ROMA il 13/03/1988 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO Letto il ricorso di Halilovic Elvis ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio è inammissibile in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45820/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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gravità della pena modalità di calcolo dell'ammenda controllo della commisurazione della pena adeguamento della pena calcolo dell'indennità risarcitoria decisioni relative al trattamento economico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC ELVIS nato a ROMA il 13/03/1988 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO Letto il ricorso di Halilovic Elvis ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio è inammissibile in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al .pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore ciella Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente