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Ordinanza — n. 45819/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45819/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45819/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOZZI UGO nato a ROMA il 07/06/1965 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso di Tozzi Ugo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto, una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45819/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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mancanza di credibilità verosimiglianza della persecuzione motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione allegazioni insufficientemente motivate asserzione difendibile
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOZZI UGO nato a ROMA il 07/06/1965 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Tozzi Ugo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto, una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 ottobr