Ordinanza — n. 45819/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOZZI UGO nato a ROMA il 07/06/1965 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso di Tozzi Ugo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto, una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45819/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOZZI UGO nato a ROMA il 07/06/1965 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Tozzi Ugo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto, una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 ottobr