Ordinanza — n. 45818/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACACE GIUSEPPE nato a PAGANI il 18/04/1976 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E CONSIDERATO IN DIRJETTO Letto il ricorso di Cacace Giuseppe; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, di fatto concesse seppure in regime di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, sono privi di specificità perché fondati su generici argomenti che ripropongono le questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici (si vedano pagg. 3 e 4); considerato che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e la violazione di legge in relazione all'omessa valutazione dell'esistenza di eventuali cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., sono privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45818/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 3 e 4); considerato che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e la violazione di legge in relazione all'omessa valutazione dell'esistenza di eventuali cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., sono privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACACE GIUSEPPE nato a PAGANI il 18/04/1976 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRJETTO Letto il ricorso di Cacace Giuseppe; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, di fatto concesse seppure in regime di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, sono privi di specificità perché fondati su generici argomenti che ripropongono le questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici (si vedano pagg. 3 e 4); considerato che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e la violazione di legge in relazione all'omessa valutazione dell'esistenza di eventuali cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., sono privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 ottobre 2023 Il Con igliere estensore Il Presiden