Ordinanza — n. 45815/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISCUOLO ARMANDO nato a NAPOLI il 09/11/1977 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Armando Criscuolo avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 13/2/2023 con la quale _parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Napoli in data 17/4/gAn dichiarati estinti per prescrizioni i reati di cui agli artt. 337 e 582, 585 cod.pen., è stata rideterminata la pena per il residuo reato di ricettazione; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata ove la Corte d'appello motiva puntualmente sulla recidiva a fronte di un motivo di appello generico sul trattamento sanzionatorio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 45815/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 e 582, 585 cod.pen., è stata rideterminata la pena per il residuo reato di ricettazione; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata ove la Corte d'appello motiva puntualmente sulla recidiva a fronte di un motivo di appello generico sul trattamento sanzionatorio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISCUOLO ARMANDO nato a NAPOLI il 09/11/1977 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Armando Criscuolo avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 13/2/2023 con la quale _parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Napoli in data 17/4/gAn dichiarati estinti per prescrizioni i reati di cui agli artt. 337 e 582, 585 cod.pen., è stata rideterminata la pena per il residuo reato di ricettazione; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata ove la Corte d'appello motiva puntualmente sulla recidiva a fronte di un motivo di appello generico sul trattamento sanzionatorio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Il Consigliere Estensore Il Presiden