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Ordinanza — n. 45814/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45814/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45814/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORCIONE ANGELO nato a NOLA il 09/10/1979 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; t Letto il ricorso di Angelo Corcione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 21/11/2022 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia in data 9/4/2019 con la quale era stato condannato per il delitto di riciclaggio ; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'apparenza della motivazione in relazione agli artt. 192 e 546 co.1, lett.E) cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di riciclaggio, denunciando l'illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45814/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato(si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione sufficiente impugnabilità della decisione di rinvio sostituzione dei motivi revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORCIONE ANGELO nato a NOLA il 09/10/1979 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Angelo Corcione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 21/11/2022 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia in data 9/4/2019 con la quale era stato condannato per il delitto di riciclaggio ; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'apparenza della motivazione in relazione agli artt. 192 e 546 co.1, lett.E) cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di riciclaggio, denunciando l'illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato(si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Il Consigliere Estensore Il Pre