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Ordinanza — n. 45812/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45812/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45812/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOTOLA MARIA nato a ACERRA il 13/04/1964 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Maria Ciotola avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 10/11/2022 che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Noia in data 18/6/2018 e, dichiarato estinto il reato di lesioni perchè estinto per prescrizione, ha ridotto la pena per il residuo reato di rapina impropria a lei ascritto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il vizio motivazionale e la violazione della legge penale in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45812/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena attenuazione della pena impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOTOLA MARIA nato a ACERRA il 13/04/1964 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Maria Ciotola avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 10/11/2022 che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Noia in data 18/6/2018 e, dichiarato estinto il reato di lesioni perchè estinto per prescrizione, ha ridotto la pena per il residuo reato di rapina impropria a lei ascritto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il vizio motivazionale e la violazione della legge penale in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Il Consigliere Estensore Il President