Ordinanza — n. 45809/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZZOLIN SIMONE nato a VICENZA il 04/03/1971 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Simone Azzolin avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia in data 3/11/2022, confermativa della sentenza del GJP del Tribunale di Padova in data 14/7/2021; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale quanto alle risultanze probatorie poste a fondamento della responsabilità penale dell'imputato, è indeducibile poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volto sollecitare alla Corte, inammissibilimente, una diversa lettura delle fonti di prova e fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare, pagg.4 e ss. della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45809/2023 — snpen · Corte di Cassazione: della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZZOLIN SIMONE nato a VICENZA il 04/03/1971 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Simone Azzolin avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia in data 3/11/2022, confermativa della sentenza del GJP del Tribunale di Padova in data 14/7/2021; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale quanto alle risultanze probatorie poste a fondamento della responsabilità penale dell'imputato, è indeducibile poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volto sollecitare alla Corte, inammissibilimente, una diversa lettura delle fonti di prova e fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare, pagg.4 e ss. della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente 31 pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente