Ordinanza — n. 45808/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI VICINO LUCA nato a NAPOLI il 29/11/1982 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Luca Di Vicino avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 21/11/2022, confermativa della sentenza del Tribunale di Napoli in data 26/5/2022 ; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen.,è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 45808/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen.,è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI VICINO LUCA nato a NAPOLI il 29/11/1982 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Luca Di Vicino avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 21/11/2022, confermativa della sentenza del Tribunale di Napoli in data 26/5/2022 ; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen.,è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente