Ordinanza — n. 45806/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PENNETTA ROBERTA nato a CASARANO il 26/09/1971 CRISIGIOVANNI ANTONIO SERGIO nato a CASARAN(:) il 07/12/1990 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PAR.DO; CONSIDERATO IN FATI-0 E DIRITTO Letti i ricorsi di Pennetta Roberta e Crisigiovanni Antonio Sergio Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie esposti alle pp. 6-7 della impugnata sentenza;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45806/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso è aspecifico nella misura in cui non tiene conto che entrambi gli imputati risultano gravati da precedenti penali indicati a p.9 della motivazione; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta aspetti relativi al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 1a/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PENNETTA ROBERTA nato a CASARANO il 26/09/1971 CRISIGIOVANNI ANTONIO SERGIO nato a CASARAN(:) il 07/12/1990 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PAR.DO; CONSIDERATO IN FATI-0 E DIRITTO Letti i ricorsi di Pennetta Roberta e Crisigiovanni Antonio Sergio Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie esposti alle pp. 6-7 della impugnata sentenza;
Considerato che il secondo motivo di ricorso è aspecifico nella misura in cui non tiene conto che entrambi gli imputati risultano gravati da precedenti penali indicati a p.9 della motivazione; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta aspetti relativi al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 1a/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili ii ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023 Il Consigliere Esten re Il Presid