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Ordinanza — n. 45805/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to raise specific issues at appeal stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45805/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Mirco Carriero's appeal against the Potenza Court of Appeal's confirmation of his conviction for receipt inadmissible. The court found the first ground generic because it merely repeated arguments already rejected by the lower courts without new specificity. The second ground regarding Article 131 bis was inadmissible because it was not properly raised during the appeal proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and lack correlation with the decision, or if issues not raised in the appeal are introduced for the first time in the cassation petition.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds failure to raise issue Article 591 c.p.p. Article 600 c.p.p. receipt conviction procedural costs eccezione di buona fede

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
4 e 5 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
Art. 600 c.p.p.
Art. 648 cod. pen.
Art. 712 cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo, che lamenta la viola2:ione dell'art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo, che lamenta la viola2:ione dell'art. 131 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRIERO MIRCO nato a MELFI il 05/05/1985 avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mirco Carriero avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza in data 21/12/2022, confermativa della sentenza del Tribunale di Potenza in data 18/12/2019 con la quale era stato condannato per il delitto di ricettazione; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen.,è generico poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo, che lamenta la viola2:ione dell'art. 131 bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, fondandosi su di una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello (come ben si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato a pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Consigliere Estensore Il P