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Ordinanza — n. 45804/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45804/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45804/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RESTA GIOVANNI nato a FRANCAVILLA FONTANA il 08/10/1987 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Giovanni Resta avverso Ila sentenza della Corte d'appello di Lecce in data 14/12/2022, con la quale parzialmente riformando quella del Tribunale di Brindisi in data 15/1/2016, era stato assolto dal reato di cui all'art. 116 D.L.vo 285/1992 a lui ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato con conferma della affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art.648 cod. pen. ; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine all'insussistenza della prova della provenienza illecita del ciclomotore e della carenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione, nonché la mancata derubricazione del fatto nella più lieve ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata); che tali motivi non sono consentiti dalla legge in questa sede in presenza della cosiddetta "doppia conforme", poiché in tal modo il vizio dedotto è sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 712 cod. pen; Ordinanza — n. 45804/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 116 D.L.vo 285/1992 a lui ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato con conferma della affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art.648 cod. pen. ; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine all'insussistenza della prova della provenienza illecita del ciclomotore e della carenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione, nonché la mancata derubricazione del fatto nella più lieve ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata); che tali motivi non sono consentiti dalla legge in questa sede in presenza della cosiddetta "doppia conforme", poiché in tal modo il vizio dedotto è sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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causa illecita contravvenzione alla circolazione guida recidiva in stato di ebbrezza altri reati spese del veicolo a motore dubbio circa il carattere di infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 712 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RESTA GIOVANNI nato a FRANCAVILLA FONTANA il 08/10/1987 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giovanni Resta avverso Ila sentenza della Corte d'appello di Lecce in data 14/12/2022, con la quale parzialmente riformando quella del Tribunale di Brindisi in data 15/1/2016, era stato assolto dal reato di cui all'art. 116 D.L.vo 285/1992 a lui ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato con conferma della affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art.648 cod. pen. ; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine all'insussistenza della prova della provenienza illecita del ciclomotore e della carenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione, nonché la mancata derubricazione del fatto nella più lieve ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata); che tali motivi non sono consentiti dalla legge in questa sede in presenza della cosiddetta "doppia conforme", poiché in tal modo il vizio dedotto è sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Il Consigliere Estensore Il Pres