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Ordinanza — n. 45801/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45801/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45801/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGONESE ALESSANDRO nato a MESSINA il 27/12/1974 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Alessandro Ragonese avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina in data 13/4/2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Messina del 12/2/2021; letta la memoria difensiva dell'avv. Carmelo Torre Barbera; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nonché la violazione di norme processuali e penali in relazione agli artt. 598, 602, 178 comma 1, lett. B) cod. proc. pen. e 131 bis cod. pen., sono ndeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argornentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45801/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Carmelo Torre Barbera; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nonché la violazione di norme processuali e penali in relazione agli artt. 598, 602, 178 comma 1, lett. B) cod. proc. pen. e 131 bis cod. pen., sono ndeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argornentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali perseguimento penale per diffamazione obbligo di articolare le censure eccezioni difensive difetto di motivazione motivi di cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGONESE ALESSANDRO nato a MESSINA il 27/12/1974 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alessandro Ragonese avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina in data 13/4/2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Messina del 12/2/2021; letta la memoria difensiva dell'avv. Carmelo Torre Barbera; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nonché la violazione di norme processuali e penali in relazione agli artt. 598, 602, 178 comma 1, lett. B) cod. proc. pen. e 131 bis cod. pen., sono ndeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argornentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Il Consigliere Estensore Il Presiden