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Sentenza — n. 45800/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45800/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45800/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SILVESTRI VINCENZO nato a VENAFRO il 24/03/1990 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Vincenzo Silvestri avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso in data 26/1/2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Isernia in data 21/4/2022; rilevato che con i motivi di ricorso si contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 640 e 131 bis cod. pen.; considerato che successivamente è pervenuta remissione di querela da parte di Nuzzolese Giuseppe in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen., ritualmente accettata dall'imputato. Ciò premesso, la sentenza va annullata senza rinvio, perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod.pen. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen..

Regesto Legislator

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artt. 192 cod. proc. pen, art. 640 cod. pen, art. 152 cod.pen; Sentenza — n. 45800/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 192 cod. proc. pen., 640 e 131 bis cod. pen.; considerato che successivamente è pervenuta remissione di querela da parte di Nuzzolese Giuseppe in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen., ritualmente accettata dall'imputato. Ciò premesso, la sentenza va annullata senza rinvio, perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod.pen. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen..

Parole chiave

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contraffazione di merci perseguimento penale per truffa danno patrimoniale procurato con astuzia onere della prova prove fabbricate false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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artt. 192 cod. proc. pen
art. 640 cod. pen
pen.; considerato che successivamente è pervenuta remissione di querela da parte di Nuzzolese Giuseppe in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen., ritualmente accettata dall'imputato.
art. 152 cod.pen
Ciò premesso, la sentenza va annullata senza rinvio, perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SILVESTRI VINCENZO nato a VENAFRO il 24/03/1990 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vincenzo Silvestri avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso in data 26/1/2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Isernia in data 21/4/2022; rilevato che con i motivi di ricorso si contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 640 e 131 bis cod. pen.; considerato che successivamente è pervenuta remissione di querela da parte di Nuzzolese Giuseppe in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen., ritualmente accettata dall'imputato. Ciò premesso, la sentenza va annullata senza rinvio, perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod.pen. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme