Sentenza — n. 45800/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SILVESTRI VINCENZO nato a VENAFRO il 24/03/1990 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Vincenzo Silvestri avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso in data 26/1/2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Isernia in data 21/4/2022; rilevato che con i motivi di ricorso si contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 640 e 131 bis cod. pen.; considerato che successivamente è pervenuta remissione di querela da parte di Nuzzolese Giuseppe in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen., ritualmente accettata dall'imputato. Ciò premesso, la sentenza va annullata senza rinvio, perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod.pen. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 192 cod. proc. pen, art. 640 cod. pen, art. 152 cod.pen; Sentenza — n. 45800/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 192 cod. proc. pen., 640 e 131 bis cod. pen.; considerato che successivamente è pervenuta remissione di querela da parte di Nuzzolese Giuseppe in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen., ritualmente accettata dall'imputato. Ciò premesso, la sentenza va annullata senza rinvio, perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod.pen. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen..
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SILVESTRI VINCENZO nato a VENAFRO il 24/03/1990 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Vincenzo Silvestri avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso in data 26/1/2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Isernia in data 21/4/2022; rilevato che con i motivi di ricorso si contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 640 e 131 bis cod. pen.; considerato che successivamente è pervenuta remissione di querela da parte di Nuzzolese Giuseppe in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen., ritualmente accettata dall'imputato. Ciò premesso, la sentenza va annullata senza rinvio, perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod.pen. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme