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Ordinanza — n. 45799/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45799/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45799/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARLENGA NICOLA nato a AGNONE il 15/12/1993 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Nicola Zarlenga avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso con la quale in parziale riforma della sentenza di primo grado, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648, co. 2, cod. pen., è stata rideterminata la pena a lui inflitta; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen., è indeducibile poiché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuar e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 45799/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648, co. 2, cod. pen., è stata rideterminata la pena a lui inflitta; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen., è indeducibile poiché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuar e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione punibilità pena pecuniaria sospesa controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
pen., è stata rideterminata la pena a lui inflitta; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARLENGA NICOLA nato a AGNONE il 15/12/1993 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nicola Zarlenga avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso con la quale in parziale riforma della sentenza di primo grado, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648, co. 2, cod. pen., è stata rideterminata la pena a lui inflitta; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen., è indeducibile poiché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuar e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente