Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45796/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45796/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45796/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO GIUSEPPE nato a TORINO il 09/06/1982 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; I. Letto il ricorso di Giuseppe Albano avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari in data 4/10/2022 che ha dichiarato inammissibile l'appello; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 27, 111 Cost. e artt. 99, 1:33 cod. pen., sono generici perché riferiti ad una sentenza di appello che ha dichiarato inammissibile il gravame per genericità dei motivi cosicchè gli stessi motivi sollevati con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria (Sez. 5 , n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45796/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Giuseppe Albano avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari in data 4/10/2022 che ha dichiarato inammissibile l'appello; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 27, 111 Cost. e artt. 99, 1:33 cod. pen., sono generici perché riferiti ad una sentenza di appello che ha dichiarato inammissibile il gravame per genericità dei motivi cosicchè gli stessi motivi sollevati con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria (Sez. 5 , n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808).

Parole chiave

Generato dall'IA
revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione controllo della commisurazione della pena impugnabilità della decisione di rinvio motivazione inadeguata delle censure costituzionali riconsiderazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO GIUSEPPE nato a TORINO il 09/06/1982 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; I.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Albano avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari in data 4/10/2022 che ha dichiarato inammissibile l'appello; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 27, 111 Cost. e artt. 99, 1:33 cod. pen., sono generici perché riferiti ad una sentenza di appello che ha dichiarato inammissibile il gravame per genericità dei motivi cosicchè gli stessi motivi sollevati con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria (Sez. 5 , n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808).

In ogni caso a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata), nel ricorso non sono indicati gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Il Consigliere Estensore Il Preside