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Ordinanza — n. 45791/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45791/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45791/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TEDESCO ANTONIETTA nato a MADDALONI il 12/03/1984 TEDESCO BIAGIO nato a MADDALONI il 29/03/1982 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 45791/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TEDESCO ANTONIETTA nato a MADDALONI il 12/03/1984 TEDESCO BIAGIO nato a MADDALONI il 29/03/1982 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale decisione incidentale impugnabile controllo della commisurazione della pena impugnazione di decisioni amministrative diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
2); il secondo motivo concernente l'omessa motivazione in merito alla richiesta assolutoria ex art. 131 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TEDESCO ANTONIETTA nato a MADDALONI il 12/03/1984 TEDESCO BIAGIO nato a MADDALONI il 29/03/1982 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Tedesco Antonietta e Tedesco Biagio avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 26/10/2022, confermativa della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 1/7/2020' che li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui agli artt. 633, 639 bis cod. pen.; lette le memorie degli avv. Gian Franco Rossi per Tedesco Antonietta e Luca Di Caprio per Tedesco Biagio; ritenuto che i primo motivo di ricorso sulla carenza di legittimazione della persona offesa Gagliardi Vincenzo è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che reiterativo di doglianza già proposta in appello ed ivi adeguatamente superata ( cfr. pag. 2); il secondo motivo concernente l'omessa motivazione in merito alla richiesta assolutoria ex art. 131 bis cod. pen., è inammissibile posto che per insegnamento costante di questa Corte, è incensurabile la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza ( cfr. sul punto pag. 3); che il terzo motivo proposto da Tedesco Biagio con I quale si deduce l'omessa motivazione in relazione alla richiesta di irrogazione della pena pecuniaria in luogo di quella detentiva e di concessione del beneficio della non menzione è parimenti inammissibile perché non devoluto in appello, come emerge dalla sintesi dei motivi riportata a pag. 3 della sentenza impugnata che il ricorrente non ha specificamente censurato dovendosi ricordare che è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, Rv. 259066;

Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, RV. 270627); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Il Consigliere Estensore