Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of lawyer signature under Art. 613 CPPT.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Golia Luciano inadmissible because it lacked the mandatory signature of a registered defense lawyer. The appellant attempted to file the petition personally, violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure, which requires such acts to be signed by a qualified attorney to avoid rejection. Consequently, the court treated the appeal as procedurally defective and ordered the appellant to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A criminal appeal must be signed by a registered defense lawyer; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOLIA LUCIANO nato a CASAPESENNA il 28/09/1977 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI‘dato avviso alle parti - udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Golia Luciano; considerato che il ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il delitto contestato, è stato proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, cod, proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione; ritenuto che, trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pien.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 ottobr