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Ordinanza — n. 45787/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45787/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45787/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANNUNZIATO MICHELE nato a NAPOLI il 16/12/1968 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA . dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Michele Annunziato avverso la sertenza della Corte d'appello di Roma in data 16/1/2023, confermativa della sentenza della Tribunale di Roma in data 26/9/2018; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza della legge penale con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., denunciando l'illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di Cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 45787/2023 — snpen · Corte di Cassazione: dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Michele Annunziato avverso la sertenza della Corte d'appello di Roma in data 16/1/2023, confermativa della sentenza della Tribunale di Roma in data 26/9/2018; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza della legge penale con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., denunciando l'illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di Cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Parole chiave

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motivi di cassazione ricorso per cassazione cognizione del ricorso per cassazione motivi che possono invocarsi impugnabilità della decisione di rinvio motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANNUNZIATO MICHELE nato a NAPOLI il 16/12/1968 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA . dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Michele Annunziato avverso la sertenza della Corte d'appello di Roma in data 16/1/2023, confermativa della sentenza della Tribunale di Roma in data 26/9/2018; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza della legge penale con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., denunciando l'illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di Cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Il Consigliere Estensore Il