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Ordinanza — n. 45786/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45786/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45786/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: THIAM ABDUOLAYE nato il 02/01/1965 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO l'ARDO; Letto il ricorso di Thiam Abduolaye; letta la memoria difensiva con la quale si è insistito nei motivi; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la viclazione di legge in ordine alla configurabilità del delitto di contraffazione quale reato presupposto della ricettazione, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il delitto a quo con corretti argomenti logici e giuridici a pagine 4 e 5; osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità esulando, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45786/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: THIAM ABDUOLAYE nato il 02/01/1965 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO l'ARDO; Letto il ricorso di Thiam Abduolaye; letta la memoria difensiva con la quale si è insistito nei motivi; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la viclazione di legge in ordine alla configurabilità del delitto di contraffazione quale reato presupposto della ricettazione, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il delitto a quo con corretti argomenti logici e giuridici a pagine 4 e 5; osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità esulando, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Parole chiave

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adeguamento della pena alleggerimento della pena sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda sanzione sostitutiva remissione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: THIAM ABDUOLAYE nato il 02/01/1965 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO l'ARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Thiam Abduolaye; letta la memoria difensiva con la quale si è insistito nei motivi; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la viclazione di legge in ordine alla configurabilità del delitto di contraffazione quale reato presupposto della ricettazione, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il delitto a quo con corretti argomenti logici e giuridici a pagine 4 e 5; osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità esulando, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944), il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni ciel suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., potendo la motivazione risultare anche implicitamente, come specie, dal riferimento, contenuto a pagine 5 e 6, alla capacità a delinquere del reo e alla gravità del danno; che, in ogni caso, non è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito quando la pena sia inferiore alla misura media edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 ottobre 2023 Il Co igliere estensore Il