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Ordinanza — n. 45785/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45785/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45785/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROCCIA MAURO nato a ROMA il 24/08/1965 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso di Roccia Mauro; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di truffa contestato, è fondato su doglianze in fatto che si risolvono nella mera reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5), dovendo le stesse considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di riccrso; considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale genericamente si lamenta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione sul diniego di entrambe risulta essere priva di vizi logici e giuridici (si veda pag.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45785/2023 — snpen · Corte di Cassazione: e conforme al consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove abbandono del procedimento per truffa motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione parvenza oggettiva di parzialità motivi di cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROCCIA MAURO nato a ROMA il 24/08/1965 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Roccia Mauro; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di truffa contestato, è fondato su doglianze in fatto che si risolvono nella mera reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5), dovendo le stesse considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di riccrso; considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale genericamente si lamenta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione sul diniego di entrambe risulta essere priva di vizi logici e giuridici (si veda pag.

5) e conforme al consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi